l'attività dei circoli
La legge Gelmini votata dalla Camera davvero non può definirsi una riforma dell’Università. È un provvedimento un po’ migliorato dal Senato ed occorre riconoscere una qualche disponibilità in quella sede all’ascolto dell’opposizione....
Ma è un testo nel complesso modesto, assai parziale, privo dell’innovazione necessaria.
L’affermazione della Gelmini che si tratta di un passo in avanti verso
la meritocrazia e il ricambio generazionale è altisonante e
sproporzionata, sostanzialmente infondata.
Il blocco del turn over, che nelle altre amministrazioni è al venti per
cento, è stato portato al cinquanta per cento per favorire i nuovi
ricercatori cui è riservata la quota del sessanta per cento delle
assunzioni.
È un miglioramento ma pur sempre nel quadro di una politica restrittiva
delle assunzioni e delle risorse, in una classifica europea che vede
già l’Italia agli ultimi posti per finanziamento pubblico e privato ed
è una norma che comunque incentiva il precariato in un’università che,
secondo l’ANDU, ha già 50.000 docenti precari.
Si dice che si premia finalmente la qualità ma le misure sono modeste e
indeterminate e consistono in una quota non inferiore al sette per
cento del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei che hanno più
alte performance qualitative nell’offerta formativa, nella ricerca
scientifica e nell’efficienza delle sedi didattiche. Soprattutto
preoccupa la forte discrezionalità, in assenza di criteri di
valutazione definiti con legge, in tal modo riservata al governo su
quantità e destinatari.
Bene l’istituzione dell’anagrafe nazionale nominativa di professori e
ricercatori e l’obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle
università così come il “rientro dei cervelli” ma le conseguenze per la
“mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio”
comporta solo la “diminuzione della metà dello scatto biennale” di
carriera. Troppo poco, a ben vedere, se si vogliono davvero punire i
fannulloni e premiare il merito scientifico.
Resta poi un pasticcio la nuova disciplina dei concorsi che prevede il
doppio criterio dell’elezione di dodici ordinari e del sorteggio, tra
gli eletti, di quattro commissari cui si aggiunge il membro interno
designato dalla facoltà che bandisce il concorso.
Ma in tal modo non si sconfiggono le cordate più o meno baronali e si
complicano di molto le procedure dovendo ricorrere alle discipline
affini ove i numeri non consentano la piena copertura.
Meglio allora, in assenza di riforme più incisive, selezionare
direttamente per sorteggio i commissari, con un criterio più equanime e
semplice .
Inoltre nel testo Gelmini permane la sciagurata possibilità di
riapertura dei termini concorsuali, fino al 31 gennaio 2009, per i
concorsi già banditi sulla base delle precedenti norme, sebbene a
titoli scientifici invariati.
Ma cosa vuol dire quel “possono”, chi si, chi no?
Una questione non chiarita, che provocherà incertezze e possibili
contenziosi, anche se, secondo il principio “ubi lex voluit dixit”,
dovrebbe intendersi come una facoltà e non come un obbligo.
Ma ciò che proprio non si può condividere è ciò che non c’è nel decreto e avrebbe dovuto invece esserci.
La Gelmini ha mostrato coraggio nell’attaccare il dispersivo
“federalismo universitario” all’italiana seppur tacendo sul fatto che
esso ha molti padri ma una madre certa, l’allora ministro Moratti, sia
per l’implementazione del sistema di laurea 3 + 2, che raddoppia
confusamente i corsi, che per la proliferazione delle sedi
universitarie che tra il 2000 e il 2005 sono passate da 70 a 95.
Non si tratta di polemica politica ma del coraggio di affrontare le cose fino in fondo, coraggio che è mancato.
E per recuperare le risorse necessarie, oltre la razionalizzazione dei
costi inutili e degli sprechi, si dovrebbe passare ad incentivare la
vocazione delle università a stare da protagoniste nei ricchi mercati
della consulenza professionale, non solo come incubatori di imprese, ma
come imprese di servizi culturali esse stesse.


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